| PIATTAFORMA SINDACALE |
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Il SIAM (Sindacato Italiano Artisti della
Musica) è fra i
promotori e sostenitori di una Proposta di legge, la C.195 (ex C.4709),
frutto di una lunga discussione e di un’ampia condivisione,
il cui iter era già iniziato nella passata legislatura e che è stata
ripresentata alla nuova Commissione Lavoro della Camera.
Questo progetto di legge rappresenta un passo avanti importante,
ha buone possibilità di successo, riguarda tutti i lavoratori
dello Spettacolo, artisti e tecnici e, soprattutto, va nella direzione
auspicata.
Il testo prevede infatti:
-
Integrazione dei redditi a copertura dei periodi di non lavoro,
fisiologici nelle attività artistiche, attraverso l’estensione
dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti,
indipendentemente dal rapporto di lavoro intrattenuto, sia esso autonomo
che subordinato;
- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, indipendentemente
dal rapporto di lavoro intrattenuto, sia esso autonomo che subordinato,
perché il palcoscenico, insieme al set cinematografico, è stato
individuato dall’Inail come ambiente ad alto rischio;
- Adozione obbligatoria di un “foglio d’ingaggio” per
una pattuizione chiara dei diritti e dei doveri dei contraenti;
- Istituzione del Registro dei lavoratori dello spettacolo per
distinguere il professionismo dal dilettantismo;
- La detraibilità dei costi necessari all’attività artistica
ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, quale primo
passo di un adeguamento del sistema fiscale alle specificità delle
professioni artistiche;
- Disposizioni fiscali per il sostegno alla musica dal vivo per favorire
anche le musiche non raggiunte dalle sovvenzioni pubbliche.
Peraltro, gli obiettivi di questa proposta trovano piena concordanza
con quanto indicato nel Programma dell’Unione, laddove impegna l’attuale
Governo ad una
“regolamentazione del mercato
del lavoro dello spettacolo con l’introduzione di regole specifiche per
la tutela dei lavoratori dello spettacolo, una disciplina delle professioni
di agente e di rappresentante degli artisti e nuove disposizioni sul
trattamento fiscale nei settori dello spettacolo e della musica dal vivo.”
Chiediamo inoltre:
L’abrogazione dei commi 98, 99 e 100 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (finanziaria 2004). L’introduzione della
nuova figura professionale di lavoratore autonomo esercente attività musicali, oltre
a trasformare il lavoratore in sostituto d’imposta, rappresenta un arretramento
inaccettabile della giurisprudenza del lavoro perché: a) mette
in capo al soggetto debole, il lavoratore, la responsabilità dei versamenti
contributivi; b) è in contrasto con la legislazione
di tutela dei lavoratori dello spettacolo, laddove prevede che l’obbligo
dei versamenti contributivi previdenziali faccia capo al committente
anche se il rapporto di lavoro è di natura autonoma; c) vanifica
e distorce le finalità della certificazione di agibilità,
strumento di controllo forte nei confronti del committente; infine, d) opera
un’inaccettabile discriminazione fra lavoratori dello spettacolo a danno
della specifica categoria dei musicisti;
La reintroduzione della possibilità, per i lavoratori dello
spettacolo, di inserire nei contratti d’ingaggio le giornate di prova
autonomamente svolte e di contribuirle al minimo sia ai fini previdenziali
che dell’accesso all’indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti. Il DLgs 30 aprile 1997, n. 182 prevedeva al terzo, quarto
e quinto periodo del comma 15 dell’art. 1 tale possibilità, limitatamente
alla contribuzione previdenziale, che è stata abolita con la soppressione
dei periodi indicati operata dall’art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (finanziaria 2003). Tali giornate di prova, prima della
soppressione, andavano contribuite al minimo consentendo ai lavoratori
discontinui di raggiungere il numero minimo di versamenti contributivi previdenziali
necessari al completamento dell’anno di anzianità contributiva.
Va ricordato che dal 1° gennaio
1993 il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia per i lavoratori
dello spettacolo è passato dalle 60 giornate per 15 anni (900) a ben
120 per 20 anni (2.400). La conseguenza di tale improvviso e radicale
aumento (+ 267%), a fronte di una domanda di lavoro stabile se non in
regresso, è che
moltissimi lavoratori versano contributi per una prestazione di cui non
beneficeranno, spingendoli così ad accettare, se non preferire, il lavoro
in nero;
La riduzione del requisito delle 120 giornate lavorate necessarie
per costituire l’annualità contributiva presso l’ENPALS.
Si tratta semplicemente di adeguare alla realtà del lavoro nello spettacolo
le regole di questo Ente affinché sia messo nella condizione di ottemperare
al proprio compito istituzionale;
La riduzione dell'IVA sulle prestazioni artistiche dei musicisti
dal 10% al 4%.
La riduzione dell'imposta al 4% ridurrebbe, pur non eliminandola del
tutto, la penalizzazione fiscale cui sono soggette le associazioni, le
pro loco, i teatri, i comuni, le province e tutti quei soggetti non profit
che organizzano spettacoli musicali ma che non possono scaricare l'IVA.
E’ contraddittorio pensare a politiche di sostegno allo spettacolo e,
contemporaneamente, appesantirne il costo della produzione;
Azioni di contrasto del sommerso. L’accesso all’istituto
della disoccupazione, la riduzione delle 120 giornate per maturare l’annualità previdenziale,
la possibilità di contribuire le giornate di prova, rappresentano già una
strategia forte ed articolata di contrasto del sommerso. Occorre però,
in un quadro di accompagnamento dell’emersione ispirato a gradualità,
integrare tale strategia con politiche premiali per chi emerge, semplificazione
delle procedure e strumenti di controllo più cogenti, per esempio attraverso
una revisione della convenzione Siae/Enpals esistente;
Il ripristino, da parte della SIAE, del sistema di rilevazione
analitico per la ripartizione dei proventi da diritto d’autore
della Classe I Concertini-Ballo, o la rimodulazione delle attuali
due Classi Siae per la musica dal vivo.
Per contrastare il fenomeno dei programmi musicali falsi (quei “borderò” in
cui non vengono indicati i brani effettivamente eseguiti nella serata, ma
brani propri o di terzi), la Commissione Musica della SIAE ha deciso, a far
data dal 2007, di sostituire al sistema analitico di rilevazione e ripartizione
dei proventi per le musiche eseguite per la Classe I Concertini e Ballo,
basato sul “borderò”, un sistema a campionamento, basato
su rilevazioni (registrazioni) a campione effettuate segretamente da personale
dell’Ente.
Poiché nella Classe I rientrano anche gli spettacoli musicali tipici
del circuito del “clubbing”, dove si eseguono generi diversi
dal ballo e dove vengono spesso proposti brani originali (dal jazz alla canzone
d’autore, ecc) il sistema a campionamento non solo danneggia la gran
parte degli autori-esecutori (maggioranza dei musicisti) ma la stessa creatività,
togliendo a chi la pratica quel poco di reddito in più che è spesso
condizione di sopravvivenza.
In presenza di oltre 200.000 trattenimenti semestrali nella Classe
Prima – Concertino, le 500 rilevazioni previste dalla delibera SIAE
rappresentano un campione risibile, e se si considera che la rilevazione
(registrazione) verrebbe effettuata non per tutta la serata ma solo per una
parte di essa, la rappresentatività di questo sistema si ridurrebbe
al lumicino.
Per il musicista autore-esecutore che esegua proprie composizioni,
o per il piccolo (quanto a pubblico) autore, vedere qualche euro dei proventi
che gli spettano, avrà, con questo sistema, le stesse probabilità di
vedere l’Italia improvvisamente liberata dalla corruzione.
Per battere il fenomeno delle dichiarazioni mendaci, che si manifesta
esclusivamente nel ballo e nell’intrattenimento con esecuzione di “cover” (brani
di grande successo) senza soffocare la creatività, la SIAE dovrebbe
rimodulare l’attuale sistema di raggruppamento delle esecuzioni pubbliche,
ad oggi diviso in due sole Classi, rendendolo più aderente alla realtà variegata
dei club, e prevedendo una nuova Classe specifica per esecuzioni di COVER-BALLO.
Limitatamente a questa neo Classe, il sistema a campionamento ha senso ed efficacia.
Anzi, efficacia assolutamente superiore e maggiore economicità, circoscrivendo
il proprio target. Non certo stando così le cose, con le attuali inattuali
due Classi di raggruppamento di tutta la musica dal vivo in vigore che tengono
forzatamente insieme situazioni affatto diverse.
L'abolizione della certificazione di agibilità e
la riscossione contestuale dei diritti d’autore e dei contributi
previdenziali.
Le relative complicazioni della procedura contributiva (apertura di una
posizione presso l’Enpals, versamenti cauzionali, richiesta di
certificazione di agibilità per ogni singolo concerto o trattenimento
musicale, successivo versamento dei contributi con modello F24, esibizione
della certificazione dell’avvenuto pagamento) hanno determinato, per
i tanti soggetti organizzatori spesso improvvisati, con modesto volume d’affari
e privi di competenze amministrative, sia l’acutizzarsi del fenomeno
del sommerso che la riduzione delle programmazioni e la proliferazione di
censurabili forme parassitarie di intermediazione, attuate da cooperative
ed associazioni disoneste, nate con l’unico scopo di ottemperare a
tali procedure per conto del reale committente, che non vuole più farsene
carico, a spese dei lavoratori dello spettacolo e con un aggravio dei costi
complessivi.
Proponiamo quindi il superamento della cd. certificazione di agibilità,
le cui finalità di tutela forte per i lavoratori dello spettacolo
potrebbero essere più efficacemente raggiunte attraverso la riscossione
contestuale, in unica soluzione, da parte della SIAE, dei contributi previdenziali
unitamente ai diritti d’autore dovuti dai soggetti utilizzatori di
musica dal vivo, perché dove c’è musica dal vivo c’è chi
la esegue. Il sistema di riscossione della Siae è capillare ed ha
raggiunto un livello di efficienza molto alto: in presenza di una convenzione,
già stipulata fra i due enti per il controllo da parte del personale
Siae dell’assolvimento degli obblighi contributivi dovuti all’Enpals,
non è più efficace ed economico far percorrere la stessa via
agli emolumenti da diritto d’autore ed ai contributi previdenziali?
E’ l’uovo di Colombo per battere il sommerso.
L’apertura di un confronto con l’IMAIE, la SIAE e le corrispondenti
istituzioni e società estere per giungere infine al riconoscimento,
morale ed economico, dell’apporto che anche l’interprete esecutore
di musica dal vivo dà al successo, alla diffusione, alla longevità delle
opere, sia in considerazione dell’evidente reciprocità fra successo
dell’opera e sua diffusione (le musiche più famose sono le più eseguite
ma, viceversa, più le opere sono eseguite più incrementano la
propria fama) che dell’apporto creativo della prestazione artistica dell’opera
dell’ingegno anche in sede di spettacolo dal vivo;
Di normare i rapporti di lavoro, stipulati dai soggetti organizzatori
di manifestazioni musicali beneficiari di finanziamenti pubblici, erogati
da regioni ed enti locali, attraverso lo strumento della contrattazione
collettiva su base territoriale che deve avvenire fra le associazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori, gli enti di organizzazione
e distribuzione delle produzioni di spettacolo musicale e gli enti erogatori
di finanziamenti. |
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